I debiti non ancora versati risultanti da avvisi di accertamento esecutivi, divenuti definitivi alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata di cui al successivo art.3 e non trasmessi per la riscossione coattiva all’AdER (Agenzia delle Entrate Riscossione), possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di tributo o entrata patrimoniale ed escludendo dal pagamento le somme accertate a titolo di sanzioni e/o interessi. Si precisa che sono, in ogni caso dovute le somme liquidate ai fini del rimborso delle spese di notifica. Per avvisi di accertamento esecutivi divenuti definitivi si intendono gli atti non impugnati dal contribuente e per i quali sono scaduti i termini di legge per la presentazione del ricorso alla Corte di giustizia tributaria competente, per quanto riguarda i tributi, oppure al Giudice di Pace o al Tribunale ordinario per le entrate patrimoniali.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da un avviso di accertamento esecutivo divenuto definitivo alla data di presentazione della domanda da parte del contribuente;
3. Sono esclusi dalla definizione agevolata:
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l’imposta regionale sulle attività produttive, le compartecipazioni e le addizionali ai tributi erariali e ogni altra entrata non rientrante nella competenza regolatoria comunale.
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gli atti impositivi o di contestazione divenuti definitivi per avvenuto pagamento per intero delle somme oggetto dell'atto impositivo;
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le controversie tributarie che risultano essere definite per effetto di sentenze definitive;
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i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi;
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le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie;
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i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
4.
Le finalità dell’istituto sono:
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il miglioramento dei livelli di riscossione;
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la riduzione dei residui e dei crediti di difficile esigibilità;
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la deflazione del contenzioso;
Scadenza presentazione domande 31/07/2026