Condizione necessaria per essere designati a svolgere le funzioni di scrutatore, all’interno dei seggi, in occasione delle consultazioni elettorali.
Non possono esercitare tale funzione coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:
- i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- gli appartenenti alle forze armate, in attività di servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Inoltre occorre:
- non trovarsi nella condizione di non essersi presentato senza giustificato motivo, dopo essere stato chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore;
- non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’articolo 96 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 570/60 e dall’articolo 104, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 361/57.
L’iscrizione permane fino:
- alla cancellazione d’ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla legge;
- alla richiesta scritta di cancellazione per gravi, giustificati e comprovati motivi da parte dell’interessato, previa compilazione dell’apposito modulo entro il mese di dicembre.
Normativa di riferimento
- Legge 30/04/1999, numero 120, articolo 9
- Legge 8/3/1989, numero 95