La richiesta deve essere presentata all’Ufficio Anagrafe – negli orari di sportello (vedi sotto) – da un componente maggiorenne della famiglia e sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni. In caso di richiesta di iscrizione anagrafica presso una famiglia già residente nel Comune, da parte di persone che abbiano vincoli di parentela o vincoli affettivi con i componenti di tale famiglia, è necessaria una dichiarazione di un componente maggiorenne della stessa che acconsenta a tale inserimento (affinché il tutto non avvenga all’insaputa dell’intestatario della scheda o dei componenti maggiorenni della stessa).
La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dinanzi all’impiegato comunale al momento della richiesta di residenza del nuovo familiare, altrimenti allegando all’ istanza la fotocopia della carta d’identità di chi l’ha sottoscritta (in quest’ultimo caso la presenza del componente maggiorenne all’atto della presentazione della richiesta di residenza non è necessaria).
In caso di assenza di vincoli di parentela o affinità, chi coabita nello stesso appartamento con altre persone, dà luogo all’istituzione di distinte famiglie anagrafiche, a meno non venga espressa volontà di voler costituire un’ unica famiglia.
Non costituiscono famiglia anagrafica a sé stante i figli che si sposano e continuano a coabitare con i genitori.
Una famiglia anagrafica può essere composta anche da una sola persona.
All’atto della richiesta di residenza allo Sportello anagrafico si compila un apposito modello ministeriale (contenente tutti i dati anagrafici delle persone che richiedono la residenza): tale modello deve essere sottoscritto dal richiedente e da tutti i componenti maggiorenni della famiglia anagrafica.
Entro due giorni lavorativi il trasferimento di residenza viene definito.
Il comune di provenienza, che viene immediatamente informato, provvede alla cancellazione entro cinque giorni lavorativi.
Il Comune ha l’obbligo di sottoporre la richiesta agli accertamenti di legge (da espletare entro 45 giorni); IN CASO DI ACCERTAMENTI NEGATIVI, l’Ufficio Anagrafe deve avviare il procedimento per il ripristino della situazione anagrafica precedente e segnalare il caso all’autorità di Pubblica Sicurezza, per l’eventuale denuncia dei dichiaranti – ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000 – che può portare, oltre che alla perdita dei benefici acquisiti grazie alla dichiarazione, alle sanzioni penali previste dalle norme di legge per le false dichiarazioni.
L’ufficio anagrafe verifica la veridicità delle dichiarazioni rese circa la dimora abituale, tramite accertamento degli agenti di Polizia Locale. Se l’accertamento è positivo (in quel caso la famiglia abita di fatto all’indirizzo dichiarato), l’ Ufficio perfeziona la pratica di iscrizione anagrafica.
Contestualmente al cambio di residenza, il Comune avvia la procedura per la variazione di residenza anche sui documenti di circolazione del richiedente e di tutti i componenti maggiorenni che richiedono la residenza. Entro sei mesi dalla definizione della pratica, l’Ufficio Centrale della Motorizzazione Civile invia a tutti i richiedenti, gratuitamente ed a mezzo posta, il tagliando autoadesivo relativo alla modifica del libretto di circolazione. Il tagliandi deve essere applicato sul documento a cura del richiedente.
E’ assolutamente necessario comunicare l’esatto indirizzo e numero civico in cui la famiglia dimora abitualmente.
Anche nel caso in cui il richiedente fosse extra-comunitario la richiesta di residenza deve essere presentata presso l’ufficio Anagrafe, come sino ad ora descritto. I cittadini stranieri, contestualmente alla richiesta, devono presentare il permesso di soggiorno in corso di validità (o la ricevuta rilasciata dalla Questura competente di avvenuta presentazione di richiesta di rinnovo dello stesso).
I cittadini extra-comunitari che richiedono la residenza in un Comune italiano hanno l’obbligo, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, di rinnovare all’Ufficiale di Anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune corredata da una copia del permesso rinnovato. Qualora tale rinnovo annuale non venisse effettuato, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno lo Sportello del Cittadino inviterà l’utente a provvedervi nei successivi 30 giorni.
Alla scadenza del trentesimo giorno, qualora non si fosse ancora adempiuto a quanto sopra, la persona verrà cancellata per irreperibilità dall’Anagrafe Comunale (ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 223/1989, sostituito dall’articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 394/1999).
La decorrenza della nuova residenza corrisponde alla data di richiesta. Tuttavia la certificazione anagrafica può essere ottenuta solo dopo la definizione della pratica.
Nel caso in cui la richiesta non venga accolta (mancanza del requisito della dimora abituale) viene inviata comunicazione scritta all’interessato che può presentare ricorso al Prefetto competente per territorio.
Il cambio di residenza non implica aggiornamenti e variazioni sulla carta di identità, che rimane valida fino alla scadenza. Successivamente al cambio di residenza il soggetto interessato riceverà dal Comune, in seguito alla prima revisione elettorale utile, la tessera elettorale. Da quel momento, in caso di consultazioni e/o referendum, il cittadino potrà esercitare il diritto di voto nel Comune.