Il Sindaco costituisce il vertice dell'attività del Comune, è il soggetto responsabile della sua guida e ne è il legale rappresentante. Fatti salvi i casi esplicitamente previsti dalla legge egli non esercita direttamente competenze gestionali.
Il Sindaco provvede direttamente a svolgere, in particolare, le seguenti attribuzioni:
- nomina e revoca degli Assessori;
- nomina e revoca del Segretario;
- nomina e revoca del Direttore Generale;
- conferimento degli incarichi dirigenziali e nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- nomina dei rappresentanti del Comune negli altri Enti pubblici, fatti salvi i casi in cui la legge prevede che vi siano rappresentanti del Consiglio Comunale dallo stesso eletti;
- convocazione e presidenza della Giunta, e nei Comuni fino a 15.000 abitanti, ove non istituito il Presidente, convocazione e presidenza del Consiglio Comunale di cui è comunque membro effettivo;
- sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni amministrative;
- adozione delle ordinanze urgenti in caso di condizioni di emergenza sanitaria o di igiene pubblica;
- svolgimento delle funzioni di Ufficiale di Governo.
Il Sindaco è sostituito in caso di assenza dal Vicesindaco. Le dimissioni, la rimozione, la decadenza, l'impedimento permanente, nonché l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di una mozione di sfiducia portano a nuove elezioni per il Sindaco e per il Consiglio. Nella fase preparatoria delle elezioni, le sue funzioni sono svolte dal Vicesindaco (in caso di impedimento permanente, decadenza, dimissioni o decesso) o da un Commissario nominato dal Prefetto (in caso di dimissioni, approvazione di una mozione di sfiducia o scioglimento del Consiglio).